Pronunciando Ed Editoria
Secondo la MCL 750.131,
“(1) Una persona non deve fare, disegnare, assoluta, o di fornire qualsiasi controllo, bozza, o ordine di pagamento, da applicare sul conto o in altro modo, qualsiasi banca o presso altro depositario, con l’intento di frodare e sapere, al momento della creazione, disegno, pronunciando, o la consegna che il produttore o il cassetto non si dispone di fondi sufficienti o di credito con la banca, o presso altro depositario di pagare l’assegno, cambiale, o intero ordine, al momento della sua presentazione.
(2) Una persona non deve fare, disegnare, assoluta, o di fornire qualsiasi controllo, bozza, o ordine di pagamento, da applicare sul conto o in altro modo, qualsiasi banca o presso altro depositario, con l’intento di frodare se la persona non dispone di fondi sufficienti per il pagamento dell’assegno, cambiale, o nell’ordine di presentazione per il pagamento al trattario. Questa sottosezione non si applica se la mancanza di fondi è dovuta a pignoramento, attaccamento, prelievo o altra causa legittima e questo fatto non era noto alla persona quando la persona ha fatto, disegnato, pronunciato o consegnato l’assegno, bozza o ordine.
(3) Una persona che viola questa sezione è colpevole di un crimine come segue:
(a) Se l’importo da pagare nel controllo, bozza, o l’ordine è di meno di $100,00, come segue:
(i) Per un primo reato, un reato punibile con la reclusione non superiore a 93 giorni o una multa di non più di $500.00, o entrambi.
(ii) Per un reato a seguito di 1 o più condanne precedenti ai sensi di questa sezione o di un’ordinanza locale sostanzialmente corrispondente a questa sezione, un reato punibile con la reclusione per non più di 1 anno o una multa non superiore a $1,000.00, o entrambi.
(b) Se l’importo da pagare nell’assegno, bozza o ordine è $100,00 o più ma inferiore a $500,00, come segue:
(i) Per un primo o secondo reato, un reato punibile con la reclusione per non più di 1 anno o una multa non superiore a $1,000.00 o 3 volte l’importo da pagare, a seconda di quale sia maggiore, o
(ii) Per un reato a seguito di 2 o più condanne precedenti ai sensi della presente sezione, un crimine punibile con la reclusione per non più di 2 anni o una multa non superiore a $2,000.00, o entrambi. Ai fini del presente comma, tuttavia, una condanna preventiva non include una condanna per violazione o tentata violazione della suddivisione (a).
(c) Se l’importo da pagare nell’assegno, bozza o ordine è $500,00 o più, un crimine punibile con la reclusione per non più di 2 anni o una multa non superiore a $2,000.00 o 3 volte l’importo da pagare, a seconda di quale è maggiore, o sia la reclusione che una multa.
(4) Se il procuratore intende cercare una sentenza rafforzata basata sul convenuto che ha 1 o più condanne precedenti, il procuratore deve includere sulla denuncia e informazioni una dichiarazione che elenca la condanna o le condanne precedenti. L’esistenza della o delle condanne precedenti del convenuto è determinata dal tribunale, senza giuria, al momento della sentenza o in un’udienza separata a tal fine prima della sentenza.”
Leave a Reply