Progetto Avalon – British-American Diplomcay : Convenzione del 1818 tra Stati Uniti e Gran Bretagna,
Convenzione del 1818 tra Stati Uniti e Gran Bretagna
Gli Stati Uniti d’America, e Sua Maestà Il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, desiderosi di cemento buona Intesa che felicemente sussiste tra di loro, sono, per tale scopo, denominata rispettivi Plenipotenziari, che dire: Il Presidente degli Stati Uniti, da parte sua, ha nominato, Albert Gallatin, Loro Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Corte di Francia; e Richard Rush, il Loro Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Corte di Sua Maestà Britannica: E Sua Maestà ha nominato L’Onorevole Federico John Robinson, Tesoriere di Sua Maestà, la Marina militare, e il Presidente del Comitato del Privy Council per il Commercio e le Piantagioni; e Henry Goulburn Esquire, Uno di Sua Maestà Sotto i Segretari di Stato: I quali, dopo aver scambiato i rispettivi Pieni poteri, ritenuti in forma debita e corretta, hanno convenuto e concluso gli articoli seguenti.
ARTICOLO I.
Mentre le differenze sono sorti rispettando la Libertà rivendicata dagli Stati Uniti per i suoi Abitanti, per prendere, lavaggio e la cura dei Pesci su alcune Coste, le Baie, Porti e Insenature di Sua Maestà Britannica Dominî in America, si è concordato tra Le Alte Parti Contraenti, che gli Abitanti del detto gli Stati Uniti avranno per sempre, in comune con le Materie di Sua Maestà Britannica, la Libertà di prendere Pesci di ogni tipo di quella parte della Costa Meridionale dell’isola di Terranova, che si estende da Capo Ray di Rameau Isole, sulla costa Occidentale e la Costa Settentrionale della Terranova, dal detto Cape Ray alle Isole Quirpon sulle rive delle Isole Magdalen, e anche sulle coste, Baie, porti, e insenature dal Monte Joly sulla costa meridionale del Labrador, da e attraverso le vie di Belleisle e da lì a nord indefinitamente lungo la costa, senza pregiudizio però, ad uno qualsiasi dei diritti esclusivi della compagnia della Baia di Hudson: e che i Pescatori Americani devono anche avere la libertà per sempre, per il lavaggio e la cura di Pesce in uno dei travagliata, Baie, Porti e Insenature della parte Meridionale della Costa di Terranova di cui sopra descritto, e la Costa del Labrador; ma così presto come la stessa, o Parte di esso, deve essere risolto, non sarà lecito detto Pescatori a secco o curare il Pesce a Parte, in modo costante, senza precedente Accordo per tale scopo, con gli Abitanti, i Titolari, o Possessori di Terra. E gli Stati Uniti dichiara di rinunciare per sempre, qualsiasi Libertà finora goduto o rivendicato dai suoi Abitanti, per prendere, lavaggio, curare o Pesce, o entro tre Miglia marine di una qualsiasi delle Coste, le Baie, Insenature, o Porti di Sua Maestà Britannica Dominî in America non compresi nei Limiti di cui sopra; a condizione, tuttavia, che i Pescatori Americani sono ammessi a entrare in tale Baie e Porti per lo scopo di Riparo e di riparazione dei Danni ivi, di acquisto di Legno, e di procurarsi l’Acqua, e per nessun altro scopo, qualunque cosa. Essi devono tuttavia sottostare alle Restrizioni necessarie per impedire che vi prendano, secchino o curino i Pesci o che abusino in qualsiasi altro modo dei Privilegi loro riservati.
ARTICOLO II.
si è convenuto che una Linea tracciata dai più Nord Occidentale del Lago dei Boschi, lungo i quaranta Nono Parallelo di Latitudine Nord, o, se tale Punto non deve essere in Quaranta Nono Parallelo di Latitudine Nord, quindi, che una Linea tracciata da detto Punto a Nord o a Sud, come può essere il Caso, fino a quando tale Riga si intersecano l’ha detto il Parallelo di Latitudine Nord, e dal Punto di tale Intersezione a Ovest lungo e con la ha detto il Parallelo deve essere la Linea di Demarcazione tra i Territori degli Stati Uniti, e quelli di Sua Maestà Britannica, e che il detta Linea formerà il Confine settentrionale dei suddetti Territori degli Stati Uniti e il Confine meridionale dei Territori di Sua Maestà britannica, dal Lago dei Boschi alle Montagne rocciose.
ARTICOLO III.
È convenuto che qualsiasi Paese che possa essere reclamato da una delle Parti sulla costa nord-occidentale dell’America, ad ovest delle Stony Mountains, insieme ai suoi porti, baie e insenature e alla navigazione di tutti i fiumi all’interno dello stesso, sia libero e aperto, per la durata di dieci anni dalla data della firma della presente Convenzione, alle navi, ai cittadini e ai soggetti delle due Potenze: essendo ben capito, che questo Accordo non deve essere interpretato il Pregiudizio di qualsiasi richiesta di risarcimento, che una delle Due Alte Parti Contraenti possono avere in qualsiasi parte del Paese, né può essere preso per influenzare i Reclami di qualsiasi altro Potere Statale o a qualsiasi parte di detto Paese; l’unico Oggetto delle Alte Parti Contraenti, nel rispetto, per evitare controversie e le differenze tra di Loro.
ARTICOLO IV.
Tutte le Disposizioni della Convenzione, per regolare il Commercio tra i Territori degli Stati Uniti e di Sua Maestà Britannica”, ha concluso a Londra il terzo giorno di luglio dell’Anno del Signore Mille ottocento e i Quindici anni, con l’eccezione della Clausola che limita la durata di Quattro Anni, & salvo anche per quanto riguarda lo stesso è stato colpito dalla Dichiarazione di Sua Maestà rispettando l’Isola di sant’Elena, con la presente si estesa e ha continuato in vigore per il periodo di dieci Anni dalla data della Firma del presente Convenzione, allo stesso modo, come se tutte le disposizioni di detta Convenzione sono stati qui appositamente recitato.
ARTICOLO V.
Considerando che è stato concordato dal primo articolo del Trattato di Gand, che ” Tutti i territori, i luoghi e i possedimenti di qualsiasi tipo presi da una parte all’altra durante la guerra, o che possono essere presi dopo la firma del presente trattato, eccetto solo le Isole di seguito menzionate, devono essere ripristinati senza indugio; e senza causare alcuna distruzione, o portare via qualsiasi dell’artiglieria o altra proprietà pubblica originariamente catturato nei detti forti o luoghi che rimarranno in esso al momento dello scambio delle ratifiche del presente trattato, o qualsiasi schiavi o altra proprietà privata”; e considerando che, ai sensi del suddetto Articolo, gli Stati Uniti sostengono per i loro Cittadini, e come loro Proprietà privata, la Restituzione o il Risarcimento integrale di tutti gli Schiavi che, alla data dello Scambio delle Ratifiche del Trattato, sono stati in ogni Territorio, Luoghi o Beni di qualsiasi tipo, diretto da detto Trattato per essere restaurato negli Stati Uniti, ma poi ancora occupato dalle Forze Britanniche, se questi Schiavi erano, alla data suddetta, sulla Riva, o a bordo di qualsiasi Nave Britannica che giace in Acque all’interno del Territorio o la Giurisdizione degli Stati Uniti; e mentre le differenze sono sorti, se, per il vero intento e il significato del suddetto Articolo del Trattato di Gand, gli Stati Uniti sono il diritto alla Restituzione o il Risarcimento integrale di tutti o di Schiavi come sopra descritto, le Alte Parti Contraenti convengono di riferimento la tali differenze di qualche amico o Sovrano dello Stato per essere nominato a tale scopo; e Le Alte Parti Contraenti di impegnarsi ulteriormente a considerare la decisione di tali Amichevole o Sovrano dello Stato, per essere definitiva su tutte le Questioni di cui.
ARTICOLO VI.
la Presente Convenzione, quando lo stesso non sia stato ratificato dal Presidente degli Stati Uniti, e con il Consiglio e Consenso del Senato, e da Sua Maestà Britannica, e le rispettive Ratifiche reciproco, deve essere vincolante e obbligatorio sugli Stati Uniti e su Sua Maestà; e le Ratifiche saranno scambiate in Sei Mesi da tale data, o prima, se possibile.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato lo stesso, e hanno “qui apposto il Sigillo delle loro Armi.
Fatto a Londra questo ventesimo giorno di ottobre, nell’Anno del nostro
Signore Milleottocentodiciotto.
ALBERT GALLATIN
RICHARD RUSH.
FREDERICK JOHN ROBINSON
HENRY GOULBURN
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